È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dall'art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000), salvo diverse indicazioni statutarie.